(Convenzione - art. 246)
                            Articolo 246 
Ricerca scientifica marina nella zona  economica  esclusiva  e  sulla
                      piattaforma continentale 
   1. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria giurisdizione,
hanno il diritto di regolamentare, autorizzare e condurre la  ricerca
scientifica marina nella propria zona  economica  esclusiva  e  sulla
propria  piattaforma  continentale  conformemente   alle   pertinenti
disposizioni della presente Convenzione. 
   2. La ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva  e
sulla piattaforma continentale viene condotta con il  consenso  dello
Stato costiero. 
   3. In circostanze normali gli Stati costieri concedono il  proprio
consenso ai progetti di ricerca  scientifica  marina  che  gli  altri
Stati o le competenti  organizzazioni  internazionali,  conformemente
alla  presente  Convenzione,  intendono  eseguire  nella  loro   zona
economica esclusiva o sulla loro piattaforma  continentale  per  fini
esclusivamente pacifici, allo scopo  di  incrementare  la  conoscenza
scientifica dell'ambiente marino a beneficio dell'intera umanita'.  A
questo fine  gli  Stati  costieri  adottano  norme  e  procedure  per
garantire  che  il  loro  consenso  non  venga  differito  o   negato
indebitamente. 
   4. Ai fini dell'applicazione del numero 3, le circostanze  possono
essere considerate normali anche in assenza di relazioni diplomatiche
tra lo Stato costiero e lo Stato che intende effettuare tale ricerca. 
   5. Gli Stati costieri possono  tuttavia,  a  propria  discrezione,
rifiutare il proprio consenso all'effettuazione  di  un  progetto  di
ricerca scientifica marina di  un  altro  Stato  o  della  competente
organizzazione internazionale nella propria zona economica  esclusiva
o sulla propria piattaforma continentale, se quel progetto: 
   a) incide direttamente sull'esplorazione e sullo sfruttamento 
      delle risorse naturali, biologiche e non biologiche; 
   b) prevede la perforazione della piattaforma continentale, l'uso 
      di esplosivi o l'immissione nell'ambiente  marino  di  sostanze
nocive; 
   c) comporta la costruzione, la conduzione e l'uso di isole 
      artificiali, installazioni e strutture di cui agli articoli  6O
e 8O; 
   d) contiene informazioni, comunicate ai sensi dell'articolo 248, 
      che sono inesatte circa la natura e gli obbiettivi del 
      progetto, oppure lo Stato o la competente organizzazione 
      internazionale responsabile del progetto di ricerca non ha 
      assolto obblighi pendenti verso lo Stato costiero in virtu'  di
un precedente progetto di ricerca. 
   6. Nonostante le disposizioni  di  cui  al  numero  5,  gli  Stati
costieri non possono esercitare il proprio  potere  discrezionale  di
negare il proprio consenso, ai sensi della lettera  a)  dello  stesso
numero  5,  all'effettuazione  di  progetti  di  ricerca  scientifica
marina,  conformi  alle  disposizioni  della  presente  parte,  sulla
piattaforma continentale al di la' di 200 miglia marine  dalla  linea
di base da cui si misura la larghezza del mare  territoriale,  al  di
fuori di quelle aree specifiche che gli  Stati  costieri  possono  in
ogni momento designare ufficialmente come aree dove sono in corso,  o
lo saranno entro un  ragionevole  periodo  di  tempo,  operazioni  di
sfruttamento o  di  esplorazione  approfondita.  Gli  Stati  costieri
notificano con preavviso ragionevole la designazione di tali aree  ed
eventuali loro modifiche, ma non  sono  tenuti  a  fornire  ragguagli
sulle operazioni che intendono eseguire. 
   7. Le disposizioni di cui al numero 6 non pregiudicano  i  diritti
degli  Stati  costieri  sulla  piattaforma   continentale,   definiti
all'articolo 77. 
   8. La ricerca scientifica marina di cui al presente  articolo  non
deve interferire in modo ingiustificato con le  attivita'  intraprese
dagli Stati costieri nell'esercizio dei propri diritti sovrani e 
della propria giurisdizione, previsti dalla presente Convenzione.