(Convenzione - art. 248)
                            Articolo 248 
         Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero 
   Gli Stati  e  le  competenti  organizzazioni  internazionali,  che
intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona  economica
esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli
forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla  data  prevista
d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei  punti
seguenti: 
   a) natura e scopi del progetto; 
   b) metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza 
      e classe delle navi, e una  descrizione  delle  apparecchiature
scientifiche; 
   c) l'esatta area geografica nella quale il progetto sara' 
      effettuato; 
   d) data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da 
      ricerca  o,  secondo  il  caso,  dell'installazione   e   della
rimozione delle apparecchiature; 
   e) nome dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore 
      dell'ente e del responsabile del progetto; 
   f) la misura in cui si ritiene che lo Stato costiero sia in grado 
      di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.