(Convenzione - art. 249)
                            Articolo 249 
                Obbligo di assolvere certe condizioni 
   1. Gli Stati e le  competenti  organizzazioni  internazionali  che
intraprendono la ricerca  scientifica  marina  nella  zona  economica
esclusiva o sulla piattaforma  continentale  di  uno  Stato  costiero
debbono attenersi alle seguenti condizioni: 
   a) garantire allo Stato costiero, se esso lo desidera, il diritto 
      di partecipare al progetto di ricerca scientifica marina o di 
      esservi rappresentato, in particolare, quando e' possibile, a 
      bordo di navi da ricerca e di altre imbarcazioni o 
      installazioni di ricerca scientifica, senza che questo comporti 
      il pagamento di alcuna remunerazione ai ricercatori dello Stato 
      costiero e senza che quest'ultimo sia in obbligo di contribuire
ai costi del progetto; 
   b) fornire allo Stato costiero, dietro sua richiesta e non appena 
      e' possibile,  i  rapporti  preliminari  e  i  risultati  e  le
conclusioni finali quando la ricerca e' stata completata; 
   c) impegnarsi per garantire l'accesso dello Stato costiero, dietro 
      sua domanda, a tutti i campioni e dati scaturiti dal progetto 
      di ricerca scientifica marina, e per fornire ad esso dati che 
      siano riproducibili e campioni che siano frazionabili senza che
ne venga compromesso il valore scientifico; 
   d) fornire su richiesta allo Stato costiero una valutazione dei 
      dati, campioni e risultati della ricerca, o  aiutarlo  in  tale
valutazione o interpretazione; 
   e) assicurarsi, fatto salvo il numero 2, che i risultati della 
      ricerca siano resi disponibili a livello internazionale, non 
      appena possibile, attraverso gli opportuni canali  nazionali  o
internazionali; 
   f) informare immediatamente lo Stato costiero di ogni cambiamento 
      importante apportato al programma di ricerca; 
   g) rimuovere le installazioni o le attrezzature scientifiche a 
      completamento della ricerca, salvo accordi diversi. 
   2. Questo articolo non  pregiudica  le  condizioni  sancite  dalle
leggi e regolamenti dello stato costiero per l'esercizio del  proprio
potere discrezionale di accordare o rifiutare il proprio consenso  in
applicazione  dell'articolo  246,  5,  ivi  compreso   l'obbligo   di
stipulare  accordi  preliminari   per   la   diffusione   a   livello
internazionale dei risultati di ricerche nell'ambito di progetti  che
interessano  direttamente  l'esplorazione  e  lo  sfruttamento  delle
risorse naturali.