(Convenzione - art. 252)
                            Articolo 252 
                           Consenso tacito 
   Gli Stati o le competenti  organizzazioni  internazionali  possono
dare avvio a un progetto di ricerca scientifica marina  allo  scadere
di sei mesi dalla data in cui  le  informazioni  richieste  ai  sensi
dell'articolo 248 sono state fornite allo Stato costiero, a meno  che
entro quattro mesi dalla data di ricezione di  tali  informazioni  lo
Stato costiero non abbia comunicato allo Stato  o  all'organizzazione
che conduce la ricerca che: 
   a) rifiuta il suo consenso, ai sensi dell'articolo 246; oppure 
   b) le informazioni fornite dallo Stato o dalla competente 
      organizzazione internazionale in  merito  alla  natura  e  agli
scopi del progetto siano difformi dai fatti evidenti; oppure 
   c) richiede un supplemento di informazioni circa le condizioni e 
      le notizie fornite  conformemente  agli  articoli  248  e  249;
oppure 
   d) siano rimasti in sospeso obblighi derivanti da un precedente 
      progetto di ricerca scientifica marina eseguito da quello Stato 
      o da quella organizzazione, relativi alle condizioni  stabilite
all'articolo 249.