(Convenzione - art. 253)
                            Articolo 253 
Sospensione o  cessazione  delle  attivita'  di  ricerca  scientifica
                               marina 
   1. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere  la  sospensione  di
qualsiasi attivita' di ricerca scientifica marina in atto  nella  sua
zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale se: 
   a) le attivita' di ricerca non vengono condotte conformemente alle 
      informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 248, sulla base 
      delle quali lo Stato costiero  ha  dato  il  proprio  consenso;
oppure 
   b) lo Stato o la competente organizzazione internazionale che 
      conducono la ricerca non ottemperano alle disposizioni 
      dell'articolo 249 relative ai diritti dello Stato  costiero  in
merito al progetto di ricerca scientifica marina. 
   2. Lo stato costiero ha il diritto di esigere la cessazione di 
      ogni attivita' di ricerca scientifica marina in caso di 
      qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 
      248, che equivalga a modificare sensibilmente il progetto o  le
attivita' di ricerca. 
   3. Lo stato costiero puo' altresi' esigere la cessazione delle 
      attivita' di ricerca scientifica marina se una qualsiasi delle 
      situazioni contemplate al numero 1  non  viene  rettificata  in
tempi ragionevoli. 
   4. Quando lo Stato costiero ha notificato la propria decisione di 
      ordinare tale sospensione o cessazione, gli Stati o le 
      competenti organizzazioni internazionali precedentemente 
      autorizzati a svolgere attivita' di ricerca scientifica marina 
      debbono  interrompere  le  attivita'  che  sono  oggetto  della
notifica. 
   5. L'ingiunzione di sospensione conformemente al numero 1 deve 
      essere annullata dallo Stato costiero e le attivita' di ricerca 
      scientifica marina possono proseguire dopo che lo Stato o la 
      competente organizzazione  internazionale  interessati  abbiano
soddisfatto le condizioni previste agli articoli 248 e 249.