(Convenzione - art. 254)
                            Articolo 254 
Diritti degli  stati  confinanti  senza  litorale  o  geograficamente
                            svantaggiati 
   1. Gli Stati e le  competenti  organizzazioni  internazionali  che
hanno  presentato  a  uno  Stato  costiero  un  progetto  di  ricerca
scientifica  marina  secondo  l'articolo  246,  3,  comunicano   tale
intenzione agli Stati confinanti  senza  litorale  o  geograficamente
svantaggiati e informano lo Stato costiero di avere avvertito  questi
ultimi. 
   2. Quando  lo  Stato  costiero  interessato  ha  dato  il  proprio
consenso  al  progetto  di  ricerca  scientifica   marina   ad   esso
sottoposto, conformemente all'articolo 246 e alle altre  disposizioni
pertinenti della presente Convenzione,  gli  Stati  e  le  competenti
organizzazioni  internazionali  intenzionate   a   intraprendere   il
progetto  forniscono  agli  Stati   confinanti   senza   litorale   o
geograficamente svantaggiati, dietro loro richiesta e  se  opportuno,
le informazioni pertinenti conformemente agli articoli 248 e 249,  1,
f). 
   3.  Agli  Stati  confinanti  senza  litorale   o   geograficamente
svantaggiati di cui sopra viene data su richiesta  l'opportunita'  di
partecipare, ogni qualvolta e' possibile, a tale progetto di  ricerca
scientifica marina per mezzo di esperti qualificati da essi  nominati
e non ricusati dallo Stato costiero,  alle  condizioni  previste  dal
progetto e concordate, conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione, dallo Stato costiero interessato insieme con lo Stato  o
le competenti organizzazioni internazionali che intendono eseguire la
ricerca scientifica marina. 
   4.  Gli  Stati  e  le  competenti  organizzazioni   internazionali
menzionate  al  numero  1  forniscono  agli  Stati  confinanti  senza
litorale  o  geograficamente  svantaggiati  su  citati,  dietro  loro
richiesta, le informazioni e l'assistenza descritta all'articolo 249,
1, d), fatte salve le disposizioni dell'articolo 249, 2.