(Convenzione - art. 255)
                            Articolo 255 
Misure intese a facilitare la ricerca scientifica  marina  e  fornire
                   assistenza alle navi da ricerca 
   Gli Stati fanno  il  possibile  per  adottare  ragionevoli  norme,
regolamenti e procedure al  fine  di  incoraggiare  e  facilitare  la
ricerca  scientifica  marina  condotta  conformemente  alla  presente
Convenzione al di la' del loro  mare  territoriale  e,  nella  misura
opportuna, di facilitare  l'accesso  ai  loro  porti  e  di  favorire
l'assistenza  alle  navi  per  la  ricerca  scientifica  marina   che
rispondono alle pertinenti disposizioni della presente  Parte,  fatte
salve le loro leggi e regolamenti.