(Convenzione - art. 256)
                            Articolo 256 
                Ricerca scientifica marina nell'Area 
   Tutti  gli   Stati,   indipendentemente   dalla   loro   posizione
geografica, e le competenti organizzazioni  internazionali  hanno  il
diritto,  conformemente  alle  disposizioni  della   Parte   XI,   di
effettuare ricerca scientifica marina nell'Area.