(Convenzione - art. 257)
                            Articolo 257 
Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' della zona
                         economica esclusiva 
   Tutti  gli   Stati,   indipendentemente   dalla   loro   posizione
geografica, e le competenti organizzazioni  internazionali  hanno  il
diritto,  conformemente  alla  presente  Convenzione,  di  effettuare
ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' dei limiti
della zona economica esclusiva.