Articolo 257 Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' della zona economica esclusiva Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alla presente Convenzione, di effettuare ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' dei limiti della zona economica esclusiva.