(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 22)
                             Articolo 22 
              Elaborati grafici del progetto esecutivo. 
 
  1. Gli elaborati grafici esecutivi,  eseguiti  con  i  procedimenti
piu' idonei, sono costituiti: 
  a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte,
tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; 
  b) dagli elaborati che  risultino  necessari  all'esecuzione  delle
opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di  indagini
eseguite in sede di progettazione esecutiva; 
  c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; 
  d) dagli elaborati atti ad illustrare  le  modalita'  esecutive  di
dettaglio; 
  e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie
per  il  rispetto  delle  prescrizioni   disposte   dagli   organismi
competenti  in  sede  di  approvazione  dei   progetti   preliminari,
definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti; 
  f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare  la
esigenze di cui all'articolo 11, comma 6, del presente allegato; 
  g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali,
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati. 
  2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala  non  inferiore  al
doppio di quelle del progetto  definitivo,  e  comunque  in  modo  da
consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei
lavori in ogni loro elemento.