(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 23)
                             Articolo 23 
         Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti. 
 
  1.  I  calcoli  esecutivi  delle  strutture   e   degli   impianti,
nell'osservanza delle rispettive normative  vigenti,  possono  essere
eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici. 
  2.  I  calcoli  esecutivi  delle  strutture  devono  consentire  la
definizione e il dimensionamento delle stesse in  ogni  loro  aspetto
generale e  particolare,  in  modo  da  escludere  la  necessita'  di
variazioni in corso di esecuzione. 
  3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento
alle   condizioni   di   esercizio,   alla   destinazione   specifica
dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte
le apparecchiature,  condutture,  canalizzazioni  e  qualsiasi  altro
elemento  necessario  per  la  funzionalita'  dell'impianto   stesso,
nonche' consentire di determinarne il prezzo. 
  4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli  impianti  e'
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili
al fine di prevedere esattamente ingombri,  passaggi,  cavedi,  sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 
  5. I calcoli delle strutture e degli impianti,  comunque  eseguiti,
sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri  e  delle
modalita'  di  calcolo  che  ne  consentano  una  agevole  lettura  e
verificabilita'. 
  6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: 
  a)  gli  elaborati  grafici  di  insieme  (carpenterie,  profili  e
sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati  grafici  di
dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro: 
  1)  per  le  strutture  in  cemento  armato  o  in  cemento  armato
precompresso: i tracciati dei ferri  di  armatura  con  l'indicazione
delle sezioni e  delle  misure  parziali  e  complessive,  nonche'  i
tracciati delle armature per la precompressione; 
  2) per le strutture metalliche  o  lignee:  tutti  i  profili  e  i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore
delle piastre, del numero e posizione  di  chiodi  e  bulloni,  dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; 
  3) per le  strutture  murarie,  tutti  gli  elementi  tipologici  e
dimensionali atti a consentire l'esecuzione; 
  b) la relazione di calcolo contenente: 
  1) l'indicazione delle norme di riferimento; 
  2) la specifica della qualita' e delle  caratteristiche  meccaniche
dei materiali e delle modalita' di esecuzione qualora necessarie; 
  3) l'analisi dei carichi  per  i  quali  le  strutture  sono  state
dimensionate; 
  4) le verifiche statiche. 
  7. Nelle strutture che si  identificano  con  l'intero  intervento,
quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di  sostegno  delle
terre e simili,  il  progetto  esecutivo  deve  essere  completo  dei
particolari esecutivi di tutte le opere integrative. 
  8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: 
  a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o  prescritta
e comunque  non  inferiore  ad  1:50,  e  gli  elaborati  grafici  di
dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni  metriche
necessarie; 
  b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di  ogni
impianto con le relative relazioni di calcolo; 
  c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative
dei materiali, macchinari ed apparecchiature.