(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 25)
                             Articolo 25 
               Piani di sicurezza e di coordinamento. 
 
  1. I piani  di  sicurezza  e  di  coordinamento  sono  i  documenti
complementari al progetto esecutivo  che  prevedono  l'organizzazione
delle lavorazioni  atta  a  prevenire  o  ridurre  i  rischi  per  la
sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con
riferimento alle  varie  tipologie  di  lavorazioni,  individuazione,
l'analisi e la  valutazione  dei  rischi  intrinseci  al  particolare
procedimento  di  lavorazione  connessi  a  congestione  di  aree  di
lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni. 
  2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica  contenente  le
coordinate  e  la  descrizione  dell'intervento  e  delle  fasi   del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle
attivita' lavorative con la specificazione  di  quelle  critiche,  la
stima della durata delle lavorazioni, e da una  relazione  contenente
la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in  rapporto
alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione  delle
lavorazioni, alla presenza contemporanea di piu' soggetti  prestatori
d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento
utile a valutare oggettivamente i rischi per i  lavoratori.  I  piani
sono  integrati  da  un  disciplinare  contenente   le   prescrizioni
operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e per la tutela della  salute  dei  lavoratori  e  da
tutte le informazioni  relative  alla  gestione  del  cantiere.  Tale
disciplinare comprende la stima dei costi per  dare  attuazione  alle
prescrizioni in esso contenute.