Art. 2038
             Ferma di leva prolungata su base volontaria

1.  In  relazione alle esigenze derivanti dalla durata dello stato di
guerra  o  di grave crisi internazionale, i militari ed i graduati in
servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione
della  ferma  di  leva  in  ferma  di  leva  prolungata,  biennale  o
triennale,  secondo  le esigenze numeriche delle Forze armate fissate
annualmente nella legge di bilancio, in una percentuale non superiore
a quella dei militari di leva rispetto ai militari volontari.
2. Ai fini del comma 1 il Ministro della difesa ha facolta' di indire
bandi  per  la  commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma
prolungata  biennale  o  triennale,  per  i  militari che non abbiano
superato il ventiduesimo anno di eta'.
3.  Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero
dei  richiedenti  la  commutazione  di  leva  risulti insufficiente a
soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai
giovani  che  non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo.
4.  I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei
corsi   di   qualificazione  e  di  specializzazione  effettuati  dal
Ministero della difesa.
5.  Per  l'assegnazione  ai  corsi  di  cui  al comma 4 sono prese in
considerazione,  oltre  alle  richieste  degli  interessati, anche le
qualificazioni  e  le specializzazioni possedute, nonche' i risultati
degli esami fisio - psico - attitudinali effettuati in sede di visita
di leva.
6. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare
le  dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni
di durata del corso.
7.   I  militari  in  ferma  prolungata  biennale  o  triennale  sono
assegnati,  tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni,
alle  categorie,  alle  specializzazioni,  alle  specialita'  ed agli
incarichi  di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle
esigenze di ciascuna Forza armata.
8.  Il  periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e'
valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
9.  Della  possibilita'  di  cui  al  comma 1 e dei relativi limiti e
modalita' e' data notizia mediante il manifesto di chiamata alla leva
e quello, ove vi sia, di chiamata alle armi.
10.  Per  il  proscioglimento  dalla  ferma  volontaria  contratta si
applicano le corrispondenti norme di stato.
11.  Le  disposizioni  sullo  stato  e  l'avanzamento  previste per i
volontari  in  ferma  prefissata si applicano ai militari in ferma di
leva prolungata.
12.  Il  militare in ferma prolungata, riconosciuto tossicodipendente
che  dichiari  la  sua  disponibilita'  a sottoporsi a trattamenti di
recupero  socio-sanitario,  viene  posto  in licenza di convalescenza
straordinaria  e  successivamente, se del caso, in aspettativa per il
periodo  massimo  previsto  dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento  viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire
la sua idoneita' al servizio militare.