Art. 2039
Trattamento  economico  dei militari di leva e disciplina dei diritti
              costituzionali. Sanita' militare. Rinvio

1.  Il  trattamento  economico  e  le  altre provvidenze economiche a
favore dei militari di leva e loro superstiti sono disciplinati dalle
disposizioni del titolo II del libro VI.
2.  Fatto salvo quanto disposto nella presente sezione, i diritti dei
militari  di  leva e le relative limitazioni e modalita' di esercizio
sono disciplinate dalle disposizioni del titolo IX del libro IV.
3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati compatibilmente con le
circostanze straordinarie e urgenti del tempo di guerra o dello stato
di grave crisi internazionale.
4.  Ai  fogli  di  congedo,  copie  di  fogli  matricolari e stato di
servizio  dei militari di leva e alle comunicazioni della inidoneita'
al  servizio di leva si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1024.
5.  Ai  militari  di  leva  si  applicano le norme in tema di sanita'
militare.