Art. 2039 Trattamento economico dei militari di leva e disciplina dei diritti costituzionali. Sanita' militare. Rinvio 1. Il trattamento economico e le altre provvidenze economiche a favore dei militari di leva e loro superstiti sono disciplinati dalle disposizioni del titolo II del libro VI. 2. Fatto salvo quanto disposto nella presente sezione, i diritti dei militari di leva e le relative limitazioni e modalita' di esercizio sono disciplinate dalle disposizioni del titolo IX del libro IV. 3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati compatibilmente con le circostanze straordinarie e urgenti del tempo di guerra o dello stato di grave crisi internazionale. 4. Ai fogli di congedo, copie di fogli matricolari e stato di servizio dei militari di leva e alle comunicazioni della inidoneita' al servizio di leva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1024. 5. Ai militari di leva si applicano le norme in tema di sanita' militare.