Art. 2041
           Militari di leva che sono amministratori locali

1.  Ferme le disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei
militari  di  carriera  eletti  membri  del Parlamento o investiti di
cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di
leva   o   richiamati,   che  sono  amministratori  locali  ai  sensi
dell'articolo  77  del  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267,
dovranno,   compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  essere
destinati   ad  una  sede  che  consenta  loro  l'espletamento  delle
particolari funzioni cui sono stati eletti, con priorita' per la sede
di  espletamento  del  mandato  amministrativo o per le sedi a questa
piu' vicine.
2.   Ai   militari   di   cui  al  comma  1,  deve  essere  concesso,
compatibilmente  con  le  esigenze di servizio, il tempo che si renda
necessario   per  l'espletamento  del  mandato,  nei  limiti  di  cui
all'articolo  79,  commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 267
del 2000, in funzione della carica rivestita.
3.  Ai  militari  di  leva  o  richiamati  che rivestano la carica di
sindaco, presidente di provincia, presidente delle comunita' montane,
puo'  essere  concessa, a richiesta, una licenza illimitata in attesa
di congedo per la durata del mandato.
 
          Note all'art. 2041:
             -  Il  testo  degli  art.  77 del decreto legislativo 18
          agosto    2000,   n.   267   (Testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento   degli   enti   locali),  pubblicato  nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  28
          settembre 2000, n. 227, e' il seguente:
             «Art. 77 (Definizione di amministratore locale). - 1. La
          Repubblica  tutela  il diritto di ogni cittadino chiamato a
          ricoprire  cariche  pubbliche  nelle  amministrazioni degli
          enti  locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo,
          dei  servizi  e  delle  risorse  necessari ed usufruendo di
          indennita'  e  di  rimborsi  spese  nei  modi  e nei limiti
          previsti dalla legge.
             2.   Il   presente   capo  disciplina  il  regime  delle
          aspettative,   dei   permessi   e  delle  indennita'  degli
          amministratori  degli  enti  locali.  Per amministratori si
          intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
          metropolitani,  i  presidenti delle province, i consiglieri
          dei   comuni   anche  metropolitani  e  delle  province,  i
          componenti   delle   giunte   comunali,   metropolitane   e
          provinciali,    i   presidenti   dei   consigli   comunali,
          metropolitani  e provinciali, i presidenti, i consiglieri e
          gli  assessori  delle comunita' montane, i componenti degli
          organi  delle  unioni  di  comuni  e  dei consorzi fra enti
          locali,    nonche'    i    componenti   degli   organi   di
          decentramento.»
             -  Per  il  testo dell'art. 79, commi 1 e 3, del decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  si vedano le note
          all'art. 1506.