Art. 2043
Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare

1.  Negli organi di base di rappresentanza di militari, i militari di
leva  sono  rappresentati  da  delegati  eletti  nelle  unita' minime
compatibili  con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze
che garantiscono la continuita' degli organi rappresentativi.
2.  I  rappresentanti  dei  militari  di  leva  negli  organi di base
eleggono  nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo
intermedio.
3.   Gli   eletti   che  cessano  anticipatamente  dal  mandato  sono
sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni
effettuate,  di  primo  o secondo grado, seguono immediatamente nella
graduatoria l'ultimo degli eletti.
4.  Il  Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di
leva,  all'uopo  eletti  dai  rappresentanti di detta categoria negli
organi  intermedi,  per  ascoltare,  in  riferimento  alla  relazione
annuale  al  Parlamento  sullo  stato  della  disciplina  militare  e
dell'organizzazione  delle Forze armate di cui all'articolo 10, comma
2,  lettera e), pareri, proposte e richieste in merito allo stato del
personale della leva.