Art. 2051
Valutazione   delle   qualifiche   professionali  e  specializzazioni
acquisiti  durante  il  servizio  militare  come  titolo nei concorsi
                              pubblici

1.  Le  qualifiche  professionali  e  le  specializzazioni  acquisite
durante  il  servizio  militare,  attestate  con  diploma  rilasciato
dall'ente  militare  competente, costituiscono titolo da valutare nei
concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali
e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.
2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di
complemento  di  1^  nomina  e le qualifiche professionali acquisite,
comprovate  con  attestati  rilasciati dall'ente militare competente,
costituiscono  titoli  da  valutare  per  l'accesso  alle  qualifiche
funzionali   e   relativi   profili   professionali   della  pubblica
amministrazione.
3.  La  valutazione  dei  titoli di cui ai comma 1 e 2 e' riferita ai
casi   in  cui  la  qualifica  professionale  o  la  specializzazione
acquisita   ha  una  diretta  corrispondenza  con  il  profilo  della
qualifica  cui  si  riferisce  il concorso o l'assunzione diretta. In
ogni   caso,  pur  in  mancanza  di  diretta  corrispondenza  tra  la
specializzazione  acquisita  e  il  profilo  della  qualifica  cui si
riferisce   il   concorso  o  l'assunzione  diretta,  l'aver  assolto
effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.
4.  Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i
Ministri   per   la   pubblica   amministrazione   e   l'innovazione,
dell'economia  e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
e  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stabilita la
corrispondenza  delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1
e  2  con  le  qualifiche funzionali e relativi profili professionali
previsti ai fini dell'avviamento al lavoro.
5.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  le unita' sanitarie
locali,  le  aziende  autonome  e  gli altri enti pubblici regionali,
provinciali  e  comunali,  nei  bandi di concorso per l'immissione di
personale  esterno,  devono  indicare la valutazione da attribuire ai
titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.