Art. 2055
Ritardo del congedo ai militari che scontano sanzioni disciplinari di
                                corpo

1.  Il  militare  di  leva  cui spetterebbe il congedo illimitato, il
quale stia scontando una sanzione disciplinare di corpo di consegna o
di consegna di rigore, non puo' essere congedato se non dopo scontata
la sanzione.
2.  Il congedo del militare di leva, ove il militare sia stato punito
con  consegna  o con consegna di rigore, puo' essere ritardato per un
numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in
tale punizione durante la seconda meta' del servizio prestato.
3.  Il  militare di leva, il quale si sia a suo tempo presentato alle
armi  con  ritardo,  salvo che il ritardo sia giustificato da uno dei
presupposti  che,  se  verificatosi durante la leva, darebbe luogo ad
una sospensione del servizio computabile nella ferma di leva ai sensi
dell'articolo  2028, e' trattenuto alle armi, dopo il termine del suo
servizio, per un numero di giorni pari a quelli del ritardo.