Art. 2056
Ritardo   del  congedo  a  militari  in  navigazione  o  in  servizio
                             all'estero

1. I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono
essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo
della nave nel primo porto della Repubblica.
2. I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero
possono  essere  congedati  anche  dopo  aver compiuto la loro ferma,
qualora  per  esigenze  di  servizio il rimpatrio abbia dovuto subire
ritardo.