Art. 2058
Obblighi  di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato
       di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri

1.  I  sottufficiali  e  i  militari  di  truppa  inviati  in congedo
illimitato  devono  presentarsi,  entro  otto  giorni dall'arrivo nel
comune   di   residenza,  se  appartenenti  all'Esercito  italiano  e
all'Aeronautica  militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla Marina
militare, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova
il  comune  di residenza, o, in mancanza, al Sindaco, per far vistare
il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi
devono  notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei, entro
quindici giorni dalla partenza, all'autorita' suddetta.
2.   I  militari  in  congedo  illimitato  che  espatriano,  all'atto
dell'arrivo   nel  Paese  estero,  devono  presentarsi  all'autorita'
diplomatica  o  consolare  per  comunicare la loro residenza. Qualora
nella  localita'  manchi  il  rappresentante diplomatico o consolare,
devono  comunicare la loro residenza al consolato piu' vicino, oppure
direttamente  all'organo  militare  nella  cui  forza in congedo sono
iscritti.
3.  I  militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente
devono presentarsi per dichiarare la loro residenza:
a)  se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare,
al Sindaco;
b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di
iscrizione o, in mancanza, al Sindaco.
4.  I  Sindaci  e le autorita' diplomatiche o consolari notificano ai
competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data
della  dichiarazione,  le  denunce  ricevute  dai militari in congedo
illimitato,  nonche'  tutte  le  notizie  e  le  variazioni  ad  essi
relative.