Art. 2058 Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri 1. I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo illimitato devono presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel comune di residenza, se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, o, in mancanza, al Sindaco, per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi devono notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all'autorita' suddetta. 2. I militari in congedo illimitato che espatriano, all'atto dell'arrivo nel Paese estero, devono presentarsi all'autorita' diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora nella localita' manchi il rappresentante diplomatico o consolare, devono comunicare la loro residenza al consolato piu' vicino, oppure direttamente all'organo militare nella cui forza in congedo sono iscritti. 3. I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente devono presentarsi per dichiarare la loro residenza: a) se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco; b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al Sindaco. 4. I Sindaci e le autorita' diplomatiche o consolari notificano ai competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce ricevute dai militari in congedo illimitato, nonche' tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.