Art. 2063
                  Esenzioni o ritardi dal richiamo

1.  Il  Ministro  della  difesa  ha facolta' di concedere esenzioni o
ritardi  in  caso  di richiamo per mobilitazione a coloro per i quali
ricorrano  presupposti  che  secondo il presente codice costituiscono
titolo  per  dispense,  ritardi,  rinvii,  o  che si trovino in altre
speciali condizioni fissate dal regolamento in occasione della guerra
o di grave crisi internazionale.