Art. 2068
Riduzione  di servizio agli ufficiali e agli aspiranti in servizio di
                                leva

1.  Il  Ministro  della  difesa  puo',  in relazione alle esigenze di
ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi
agli  ufficiali  ed  agli  aspiranti  del  servizio  permanente  o di
complemento, con obblighi di leva.