Art. 2078 Reati commessi dagli iscritti di leva non ancora arruolati per sottrarsi agli obblighi del servizio militare 1. Gli iscritti di leva non ancora arruolati che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o comunque di menomare la loro incondizionata idoneita' al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.
Note all'art. 2078: - Il testo degli artt. 157, 158, 159,160,161,162 e 163, del codice penale militare di pace, e' il seguente: «Art. 157 (Procurata infermita' a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare). - Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni. Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare. Art. 158 (Procurata infermita' a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare). - Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni. La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o comunque di menomare la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o menoma la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso. Se dai fatti indicati nei commi precedenti e' derivata inabilita' permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Art. 159 (Simulazione d'infermita'). - Il militare, che simula infermita' o imperfezioni in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra autorita' militare, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione e' commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione e' commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita'. Art. 160 (Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo). - Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche: 1. agli iscritti di leva; 2. ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione. Art. 161 (Procurata inabilita' o simulata infermita' a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare). - Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermita' o una imperfezione, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se dal fatto e' derivata inabilita' al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158. Art. 162 (Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato). - Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena e' aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro. Il pubblico ufficiale , il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla meta'. L'aumento e' della meta', se il colpevole e' un ufficiale. Art. 163 (Pena militare accessoria). - Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.». - Il testo dell'art. 115 del codice penale militare di guerra, e' il seguente: «Art. 115 (Mutilazione o simulazione di infermita'). - Fuori dei casi preveduti dal n. 2 dell'articolo 112, i reati di mutilazione o simulazione di infermita', commessi durante lo stato di guerra, sono puniti secondo le disposizioni degli articoli 157 a 163 del codice penale militare di pace, con l'aumento dalla meta' a due terzi delle pene ivi stabilite. Le stesse disposizioni si applicano agli iscritti di leva e ai militari in congedo, che commettono i fatti costituenti i reati suindicati nello stato di leva o di congedo, ancorche' posteriormente non si verifichi la loro chiamata in servizio alle armi. I militari in congedo assoluto, che, durante il congedo, commettono uno dei fatti indicati nel primo comma, sono puniti con le stesse pene, se sono chiamati in servizio alle armi.».