Art. 2078
Reati  commessi  dagli  iscritti  di  leva  non  ancora arruolati per
            sottrarsi agli obblighi del servizio militare

1.  Gli  iscritti  di  leva  non  ancora  arruolati  che,  al fine di
sottrarsi  permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio
militare  o  ad  un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di
una  specialita',  o  comunque  di  menomare  la  loro incondizionata
idoneita'  al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti
negli  articoli  da  157  a  163 del codice penale militare di pace e
dall'articolo  115  del codice penale militare di guerra, sono puniti
secondo le disposizioni di detti articoli.
 
          Note all'art. 2078:
             -  Il testo degli artt. 157, 158, 159,160,161,162 e 163,
          del codice penale militare di pace, e' il seguente:
             «Art.  157  (Procurata  infermita'  a  fine di sottrarsi
          permanentemente  all'obbligo  del  servizio militare). - Il
          militare,   che,   a   fine  di  sottrarsi  permanentemente
          all'obbligo  del servizio militare, stabilito dalla legge o
          volontariamente  assunto, si mutila o si procura infermita'
          o   imperfezioni,  o  in  qualsiasi  altro  modo  si  rende
          permanentemente  inabile  a prestare il servizio stesso, e'
          punito  con  la reclusione da sei a quindici anni. Nel caso
          di   delitto   tentato,   si   applicano   le  disposizioni
          dell'articolo  46, sostituita alla reclusione la reclusione
          militare.
             Art.  158  (Procurata  infermita'  a  fine  di sottrarsi
          temporaneamente  all'obbligo  del  servizio militare). - Il
          militare,   che,   a   fine  di  sottrarsi  temporaneamente
          all'obbligo  del  servizio militare stabilito dalla legge o
          volontariamente  assunto, si mutila o si procura infermita'
          o   imperfezioni,  o  in  qualsiasi  altro  modo  si  rende
          temporaneamente  inabile  a prestare il servizio stesso, e'
          punito  con  la  reclusione militare fino a cinque anni. La
          stessa  pena  si  applica  al  militare,  che,  a  fine  di
          sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma
          o  di  una  specialita',  o  comunque  di  menomare  la sua
          incondizionata  idoneita' al servizio militare, si mutila o
          si  procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro
          modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di
          un  corpo, di un'arma o di una specialita', o menoma la sua
          incondizionata  idoneita'  al servizio militare, o si rende
          temporaneamente  inabile  al  servizio stesso. Se dai fatti
          indicati   nei  commi  precedenti  e'  derivata  inabilita'
          permanente  al  servizio militare, si applica la reclusione
          da cinque a dieci anni.
             Art.  159 (Simulazione d'infermita'). - Il militare, che
          simula infermita' o imperfezioni in modo tale da indurre in
          errore  i  suoi  superiori  o  altra autorita' militare, e'
          punito  con  la  reclusione militare fino a tre anni, se la
          simulazione e' commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del
          servizio  militare, stabilito dalla legge o volontariamente
          assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la
          simulazione  e'  commessa  per  sottrarsi  a un particolare
          servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita'.
             Art.  160  (Fatti  commessi  dagli  iscritti  di  leva o
          durante  lo  stato  di  congedo).  -  Le disposizioni degli
          articoli precedenti si applicano anche: 1. agli iscritti di
          leva;  2.  ai  militari  in congedo illimitato, per i fatti
          commessi  durante lo stato di congedo, se i militari stessi
          sono  richiamati  in  servizio  alle  armi  e  dal  momento
          stabilito per la loro presentazione.
             Art.  161  (Procurata inabilita' o simulata infermita' a
          fine  di  sottrarsi  all'adempimento  di  alcuno dei doveri
          inerenti  al  servizio militare). - Fuori dei casi indicati
          negli  articoli  precedenti,  il  militare,  che, a fine di
          sottrarsi  all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al
          servizio  militare,  in  qualsiasi modo si rende inabile al
          detto  adempimento,  ovvero  simula  una  infermita'  o una
          imperfezione,  e'  punito con la reclusione militare fino a
          sei  mesi.  Se dal fatto e' derivata inabilita' al servizio
          militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.
             Art.  162  (Circostanza aggravante per i concorrenti nel
          reato).  -  Nel  caso  di concorso di persone in alcuno dei
          reati  preveduti  da  questo capo, la pena e' aumentata per
          coloro  che  hanno  commesso  il  fatto a fine di lucro. Il
          pubblico  ufficiale  ,  il  medico,  il  chirurgo  o  altro
          esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno
          dei reati preveduti dagli articoli precedenti soggiace alle
          pene  ivi  stabilite,  aumentate  da  un  terzo alla meta'.
          L'aumento e' della meta', se il colpevole e' un ufficiale.
             Art. 163 (Pena militare accessoria). - Nei casi indicati
          negli  articoli  precedenti,  la  condanna,  quando  non ne
          derivi la degradazione, importa la rimozione.».
             -  Il  testo dell'art. 115 del codice penale militare di
          guerra, e' il seguente:
             «Art.  115  (Mutilazione o simulazione di infermita'). -
          Fuori  dei  casi  preveduti  dal  n. 2 dell'articolo 112, i
          reati  di mutilazione o simulazione di infermita', commessi
          durante   lo  stato  di  guerra,  sono  puniti  secondo  le
          disposizioni  degli  articoli  157  a 163 del codice penale
          militare  di  pace,  con  l'aumento dalla meta' a due terzi
          delle   pene  ivi  stabilite.  Le  stesse  disposizioni  si
          applicano  agli  iscritti di leva e ai militari in congedo,
          che commettono i fatti costituenti i reati suindicati nello
          stato di leva o di congedo, ancorche' posteriormente non si
          verifichi  la  loro  chiamata  in  servizio  alle  armi.  I
          militari  in  congedo  assoluto,  che,  durante il congedo,
          commettono  uno  dei  fatti  indicati nel primo comma, sono
          puniti  con  le  stesse  pene, se sono chiamati in servizio
          alle armi.».