Art. 2081 
  Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti 
 
1. I renitenti  che  si  presentano  spontaneamente,  o  che  vengono
fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta
eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione
o fermo per essere arruolati,  se  riconosciuti  idonei  al  servizio
militare. 
2. Per i renitenti  che,  pur  essendosi  presentati,  non  adempiono
all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio  di  leva
procede all'arruolamento senza visita. 
3. Il Consiglio di leva puo'  annullare  -  nei  casi  e  nei  limiti
previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza. 
4. Il renitente per il quale non sia intervenuto  tale  annullamento,
e' denunciato, dal presidente del Consiglio  di  leva,  all'autorita'
giudiziaria penale ordinaria. 
5.  I  renitenti  che  sono  arruolati  e  appartengono  a  classe  o
contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, sono incorporati con
la  chiamata  eventualmente  in  corso  o   con   quella   successiva
all'arruolamento,  a  meno  che  non  hanno   titolo   all'ammissione
all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di  leva,  o
al ritardo od al rinvio. 
6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il
quale sono stati incorporati. 
7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le  disposizioni  di
cui all'articolo 1984.