Art. 2081 Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti 1. I renitenti che si presentano spontaneamente, o che vengono fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare. 2. Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita. 3. Il Consiglio di leva puo' annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza. 4. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, e' denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all'autorita' giudiziaria penale ordinaria. 5. I renitenti che sono arruolati e appartengono a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, sono incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non hanno titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio. 6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati. 7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui all'articolo 1984.