Art. 2082
Ammissione  del  renitente  all'eventuale  dispensa  o  esenzione dal
                      compiere la ferma di leva

1.  Il  renitente  per  il quale sia intervenuto l'annullamento della
dichiarazione  di  renitenza  ai sensi dell'articolo 2081, comma 3, o
che  sia stato assolto dall'autorita' giudiziaria, e' considerato, ai
fini  dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere
la  ferma  di  leva,  alla stessa stregua degli iscritti regolarmente
presentatisi.
2. Il comma 1 si applica anche al renitente denunciato fino a che non
sia  intervenuta  sentenza  di  condanna. Ove intervenga la condanna,
l'eventuale  dispensa  o  esenzione  dal compiere la ferma di leva e'
revocata,  a  meno  che  il  titolo esistente prima dell'arruolamento
sussista anche dopo la condanna.
3.  Il  renitente  condannato  puo'  utilmente  invocare il beneficio
dell'eventuale  dispensa  o  esenzione dal compiere la ferma di leva,
purche' il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.