Art. 2085 Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo 1. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, e' punito con le pene previste dall'articolo 323 del codice penale per il delitto di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto, in violazione del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte: a) autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva di terra; b) effettua trasferimenti di ruoli; c) deliberatamente omette di attuare i provvedimenti previsti dall'articolo 2021, comma 2, lettera a); d) autorizza o ammette all'eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva; e) consente riforme; f) consente esclusioni dal servizio militare; g) autorizza o ammette alla dispensa; h) autorizza o ammette all'anticipazione del congedo illimitato; i) autorizza o ammette alle riduzioni di servizio di cui agli articoli 2068 e 2069; l) da' arbitraria estensione alla durata, alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 2085: - Il testo dell'art. 323 del codice penale, e' il seguente: «Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'.».