Art. 2085 
Sanzioni penali a  carico  dei  funzionari  dello  Stato  per  azioni
                  contrastanti col presente titolo 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, e'  punito
con le pene previste dall'articolo  323  del  codice  penale  per  il
delitto  di  abuso  d'ufficio  il  pubblico  ufficiale,  l'agente   o
l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto,  in  violazione
del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte: 
    a) autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva
di terra; 
    b) effettua trasferimenti di ruoli; 
    c) deliberatamente omette di  attuare  i  provvedimenti  previsti
dall'articolo 2021, comma 2, lettera a); 
    d) autorizza o ammette  all'eventuale  esenzione  dal  compimento
della ferma di leva; 
    e) consente riforme; 
    f) consente esclusioni dal servizio militare; 
    g) autorizza o ammette alla dispensa; 
    h) autorizza o ammette all'anticipazione del congedo illimitato; 
    i) autorizza o ammette alle riduzioni di  servizio  di  cui  agli
articoli 2068 e 2069; 
    l)  da'  arbitraria  estensione  alla  durata,  alle   regole   e
condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 2085: 
             - Il testo  dell'art.  323  del  codice  penale,  e'  il
          seguente: 
             «Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che  il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, il  pubblico  ufficiale  o
          l'incaricato di pubblico servizio  che,  nello  svolgimento
          delle funzioni o del servizio, in violazione  di  norme  di
          legge o di regolamento, ovvero omettendo  di  astenersi  in
          presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto
          o negli altri casi prescritti, intenzionalmente  procura  a
          se' o ad altri un ingiusto  vantaggio  patrimoniale  ovvero
          arreca  ad  altri  un  danno  ingiusto  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' aumentata nei
          casi in cui il vantaggio o il danno hanno un  carattere  di
          rilevante gravita'.».