Art. 136 
   (Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) 
 
   1.  Le  disposizioni  del  presente   titolo   si   applicano   al
trattamento: 
   a) effettuato nell'esercizio della professione  di  giornalista  e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'; 
   b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti  o
nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della  legge
3 febbraio 1963, n. 69; 
   c) temporaneo  finalizzato  esclusivamente  alla  pubblicazione  o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni  del
pensiero anche nell'espressione artistica. 
 
          Nota all'art. 136:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 26 e 33 della
          legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione
          di giornalista):
              «Art.  26  (Albo: istituzione). - Presso ogni Consiglio
          dell'ordine  regionale o interregionale e' istituito l'albo
          dei  giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio
          compreso  nella  circoscrizione  del  Consiglio.  L'albo e'
          ripartito  in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra
          dei pubblicisti.
              I  giornalisti  che  abbiano la loro abituale residenza
          fuori   del   territorio  della  Repubblica  sono  iscritti
          nell'albo di Roma.».
              «Art.  33 (Registro dei praticanti). - Nel registro dei
          praticanti  possono  essere  iscritti  coloro che intendono
          avviarsi  alla  professione  giornalistica  e  che  abbiano
          compiuto almeno 18 anni di eta'.
              La  domanda  per l'iscrizione deve essere corredata dai
          documenti  di  cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve
          essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore
          comprovante   l'effettivo   inizio  della  pratica  di  cui
          all'art. 34.
              Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
              Per   l'iscrizione   nel  registro  dei  praticanti  e'
          necessario  altresi'  avere  superato  un  esame di cultura
          generale,  diretto  ad accertare l'attitudine all'esercizio
          della professione.
              Tale   esame   dovra'   svolgersi   di  fronte  ad  una
          Commissione,  composta  da cinque membri, di cui quattro da
          nominarsi  da ciascun Consiglio regionale o interregionale,
          e  scelti fra i giornalisti professionisti con almeno dieci
          anni  di  iscrizione.  Il  quinto  membro, che assumera' le
          funzioni  di presidente della Commissione, sara' scelto fra
          gli  insegnanti  di  ruolo  di  scuola  media  superiore  e
          nominato  dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede
          il Consiglio regionale o interregionale.
              Le   modalita'   di   svolgimento   dell'esame  saranno
          determinate dal regolamento.
              Non  sono  tenuti a sostenere la prova di esame, di cui
          sopra,  i  praticanti  in  possesso di titolo di studio non
          inferiore alla licenza di scuola media superiore.».
                              Nata all'art. 150:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 474 e 475 del
          codice di procedura civile:
              «Art.  474  (Titolo  esecutivo). - L'esecuzione forzata
          non  puo'  avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo
          per un diritto certo, liquido ed esigibile.
              Sono titolo esecutivi:
                1) le  sentenze,  e i provvedimenti ai quali la legge
          attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
                2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e
          gli  atti  ai  quali  la legge attribuisce espressamente la
          stessa efficacia;
                3) gli  atti  ricevuti  da notaio o da altro pubblico
          ufficiale    autorizzato    dalla    legge   a   riceverli,
          relativamente  alle obbligazioni di somme di danaro in esse
          contenute.».
              «Art.   475  (Spedizione  in  forma  esecutiva).  -  Le
          sentenze   e   gli   altri   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria  e  gli  atti  ricevuti  da  notaio  o da altro
          pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione
          forzata,  debbono  essere  muniti  della formula esecutiva,
          salvo che la legge disponga altrimenti.
              La  spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi
          soltanto  alla parte a favore della quale ti pronunciato il
          provvedimento   o   stipulata  l'obbligazione,  o  ai  suoi
          successori,  con  indicazione  in  calce della persona alla
          quale e' spedita.
              La    spedizione    in    forma    esecutiva   consiste
          nell'intestazione  «Repubblica  italiana  -  In  nome della
          legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio
          o  altro  pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia,
          della  seguente  formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali
          giudiziari  che  ne siano richiesti e a chiunque spetti, di
          mettere  a  esecuzione  il  presente  titolo,  al  pubblico
          Ministero  di  darvi  assistenza,  e  a tutti gli ufficiali
          della  forza  pubblica  di  concorrervi,  quando  ne  siano
          legalmente richiesti».».