Art. 137 
                     (Disposizioni applicabili) 
 
   1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si  applicano  le
disposizioni del presente codice relative: 
   a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; 
   b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; 
   c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo  VII
della Parte I. 
   2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e'  effettuato  anche
senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26. 
   3. In caso di diffusione  o  di  comunicazione  dei  dati  per  le
finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del  diritto
di cronaca  a  tutela  dei  diritti  di  cui  all'articolo  2  e,  in
particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione  riguardo  a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti   direttamente   dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.