Art. 160 
                        Licenza di esercizio 
    1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la  quale  sia
stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve  essere
conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero. 
    2. Per le stazioni riceventi del servizio di  radiodiffusione  il
titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.