ART. 256 
         (attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata) 
 
   1.  Chiunque  effettua  una  attivita'  di  raccolta,   trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed  intermediazione  di  rifiuti  in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o  comunicazione
di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,  212,  214,  215  e  216  e'
punito: 
    a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta  di  rifiuti
non pericolosi; 
    b) con la pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due  anni  e  con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi. 
   2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari  di  imprese
ed ai responsabili di enti  che  abbandonano  o  depositano  in  modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque  superficiali
o sotterranee in violazione del  divieto  di  cui  all'articolo  192,
commi 1 e 2. 
   3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non  autorizzata  e'
punito con la pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due  anni  e  con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica  la
pena  dell'arresto  da  uno  a  tre  anni  e  dell'ammenda  da   euro
cinquemiladuecento  a  euro  cinquantaduemila  se  la  discarica   e'
destinata, anche in parte, allo smaltimento  di  rifiuti  pericolosi.
Alla  sentenza  di  condanna  o  alla  sentenza   emessa   ai   sensi
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  consegue  la
confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva  se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al  reato,  fatti  salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 
   4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle
ipotesi di inosservanza delle  prescrizioni  contenute  o  richiamate
nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei  requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 
   5. Chiunque, in violazione del divieto di  cui  all'articolo  187,
effettua attivita' non consentite  di  miscelazione  di  rifiuti,  e'
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 
   6. Chiunque effettua il deposito temporaneo  presso  il  luogo  di
produzione di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e'  punito
con la pena dell'arresto da tre  mesi  ad  un  anno  o  con  la  pena
dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si  applica
la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemilaseicento  euro  a
quindicimilacinquecento euro  per  i  quantitativi  non  superiori  a
duecento litri o quantita' equivalenti. 
   7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi  7,
8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione
amministrativa    pecuniaria    da    duecentosessanta     euro     a
millecinquecentocinquanta euro. 
   8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235  e  236  che  non
adempiono agli obblighi di partecipazione ivi  previsti  sono  puniti
con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ottomila  euro  a
quarantacinquemila  euro,   fatto   comunque   salvo   l'obbligo   di
corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione  del  decreto
di cui all'articolo 234, comma 2, le  sanzioni  di  cui  al  presente
comma non sono applicabili ai soggetti di cui  al  medesimo  articolo
234. 
   9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel  caso
di adesione effettuata entro il sessantesimo  giorno  dalla  scadenza
del termine per adempiere agli obblighi  di  partecipazione  previsti
dagli articoli 233, 234, 235 e 236. 
 
          Nota all'art. 256:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  444  del codice di
          procedura penale.
              «Art.  444  (Applicazione  della  pena su richiesta). -
          1. L'imputato  e  il pubblico ministero possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
          procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
          e  3-quater,  nonche'  quelli contro coloro che siano stati
          dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
          tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
          del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
          giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».