ART. 261 
                            (imballaggi) 
 
   1. I produttori e gli utilizzatori che non  adempiano  all'obbligo
di raccolta di cui all'articolo 221, comma  2,  o  non  adottino,  in
alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo  articolo  221,
comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto  comunque
salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 
   2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un
sistema per l'adempimento degli obblighi  di  cui  all'articolo  221,
comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui  all'articolo  223,  ne'
adottano un sistema di restituzione dei propri  imballaggi  ai  sensi
dell'articolo 221, comma 3, lettere a)  e  c),  sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro  a
quarantaseimilacinquecento euro.  La  stessa  pena  si  applica  agli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui  ali'  all'articolo
221, comma 4. 
   3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4,
e'   punita   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria    da
cinquemiladuecento euro  a  quarantamila  euro.  La  stessa  pena  si
applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi  privi  dei
requisiti di cui all'articolo 219, comma 5. 
   4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro.