Art. 243.
            Registro di esposizione e cartelle sanitarie

  1.  I  lavoratori  di  cui  all'articolo  242  sono  iscritti in un
registro  nel  quale  e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita'
svolta,  l'agente  cancerogeno  o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed
aggiornato  dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed
i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
  2.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui
all'articolo  242,  provvede  ad  istituire e aggiornare una cartella
sanitaria  e  di  rischio  secondo  quanto previsto dall'articolo 25,
comma 1, lettera c).
  3.  Il  datore  di  lavoro  comunica  ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro
di  cui  al  comma  1  e,  tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
  4.  In  caso  di  cessazione  del  rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato  unitamente  alle  annotazioni  individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
  5.  In  caso  di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio all'ISPESL.
  6.  Le  annotazioni  individuali  contenute  nel registro di cui al
comma  1  e  le  cartelle  sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore  di  lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL  fino  a  quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita'
che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
  7.  I  registri  di  esposizione,  le  annotazioni individuali e le
cartelle  sanitarie  e  di  rischio  sono  custoditi  e trasmessi con
salvaguardia  del  segreto  professionale  e del trattamento dei dati
personali  e  nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
  8.  Il  datore  di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad
agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
    a)  consegna  copia  del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo  di  vigilanza  competente per territorio, e comunica loro
ogni  tre  anni,  e  comunque  ogni  qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
    b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1;
    c)  in  caso  di  cessazione  di attivita' dell'azienda, consegna
copia  del  registro  di  cui  al  comma  1  all'organo  di vigilanza
competente per territorio;
    d)  in  caso  di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore
di  lavoro  chiede  all'ISPESL  copia  delle  annotazioni individuali
contenute  nel  registro  di  cui  al  comma  1,  nonche' copia della
cartella  sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.
  9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie  e  di  rischio  sono  determinati dal decreto del Ministro
della  salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello
stesso  Ministro,  adottato  di concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  e  con  il  Ministro  per le riforme e le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione, sentita la commissione
consultiva permanente.
  10.  L'ISPESL  trasmette annualmente al Ministero della salute dati
di  sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a
richiesta li rende disponibili alle regioni.
 
          Note all'art. 243:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 196 del 2003,
          si veda nota all'art. 1.
              - Il  testo del decreto ministeriale 12 luglio 2007, n.
          155  (Regolamento  attuativo  dell'art.  70,  comma 9,  del
          decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626. Registri e
          cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro
          ad   agenti  cancerogeni),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 settembre 2007, n. 217.