Art. 244.
Registrazione dei tumori
1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi
regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da
esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che
ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti
comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i
dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi
di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle
esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul
territorio nazionale, nonche' i dati di carattere occupazionale
rilevati, nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto
nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni
sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di
monitoraggio di cui al presente comma altresi' integrano i flussi
informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'
gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che
identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad
esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione
all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al
comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che
regola le modalita' di tenuta del registro, di raccolta e
trasmissione delle informazioni.
3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di
neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni
rispettivamente dedicate:
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavita' nasali e dei seni
paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori
nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a piu' bassa frazione eziologia riguardo
alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed
analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster
di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di
mortalita' di possibile significativita' epidemiologica in rapporto a
rischi occupazionali.
4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle
regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con
periodicita' annuale.
5. I contenuti, le modalita' di tenuta, raccolta e trasmissione
delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di
monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero
della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.
Nota all'art. 244:
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la
determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del
registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi
dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del
1991), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio
2003, n. 31.