Art. 243
Iscrizione  nel  quadro  del  naviglio militare dello Stato di unita'
dell'Esercito  italiano,  dell'Aeronautica  militare,  dell'Arma  dei
carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia di finanza e del Corpo delle
                        capitanerie di porto

1.   Le   unita'   navali   in   dotazione   all'Esercito   italiano,
all'Aeronautica  militare,  all'Arma  dei carabinieri, al Corpo della
Guardia  di  finanza  e  al  Corpo  delle  capitanerie  di porto sono
iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
2.  I  piani  delle  unita'  sopraindicate  sono trasmessi allo Stato
maggiore  della  Marina  militare  che  indica gli eventuali lavori e
modifiche  da  eseguirsi  allo scopo di consentire l'installazione di
particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego
nei servizi di istituto.
3.  Con  il  regolamento,  sul  quale  su  tale parte e' acquisito il
concerto  dei  Ministri  interessati, sono stabilite le modalita' per
l'applicazione  del  presente  articolo  e regolati i rapporti che ne
derivano;  e'  anche  disciplinata  la  posizione  del  personale che
costituisce l'equipaggio delle suddette unita'.