Art. 245
                     Incendio su nave da guerra

1.  In  caso  d'incendio  su  nave  da  guerra,  la  direzione  delle
operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il
quale   tiene   informato   il   comandante  del  porto  dell'entita'
dell'incendio e dell'andamento delle operazioni.
2.  Il  comandante  del porto assume la direzione delle operazioni di
soccorso  per  quanto  riguarda  la sicurezza del porto e delle altre
navi,  e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con
i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.