Art. 341 
 
                   Formalita' per le comunicazioni 
 
1.  Le  comunicazioni  riguardanti  gli  atti  formali  dei   comandi
competenti e quelle inoltrate dal concessionario  sono  notificate  a
norma di legge. Le comunicazioni da parte dei  concessionari  possono
essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a
rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione.