Art. 290 
 
                   Gestore del sistema informatico 
 
    1.  Il  gestore  del  sistema  informatico  e'  incaricato  dalla
stazione  appaltante  dei  servizi  di  conduzione  tecnica  e  delle
applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure
telematiche, assumendone la relativa responsabilita' e, nel  caso  di
soggetto esterno alla stazione appaltante, fornendo  idonea  garanzia
ai sensi dell'articolo 113 del  codice  anche  per  il  rispetto  dei
principi in tema di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. 
    2.  Il  gestore  del  sistema  informatico  assume  il  ruolo  di
responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta della  stazione
appaltante, cura gli adempimenti,  di  competenza  della  stessa,  in
ordine alla operativita' dei  processi  di  accesso  e  utilizzo  dei
sistemi informatici. 
 
              Note all'art. 290 
              - Per il testo  dell'art.  113  del  citato  D.Lgs.  12
          aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 131. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n.
          174, S.O.