Art. 291 
 
           Modalita' e partecipazione all'asta elettronica 
 
    1. Dopo  che  la  stazione  ha  valutato  l'ammissibilita'  delle
offerte,  ai  sensi  dell'articolo  85,  comma  7,  del  codice,   ed
effettuato il controllo di cui all'articolo 48, comma 1, del  codice,
provvede: 
    a) alla registrazione del  responsabile  del  procedimento  della
stazione appaltante ovvero del soggetto  che  presiede  alla  gara  e
all'attribuzione allo stesso di un codice  identificativo  attraverso
l'attribuzione di user ID e password  e  di  eventuali  altri  codici
individuali   richiesti   per   operare   all'interno   del   sistema
informatico; 
    b) alla registrazione di tutti i soggetti  che  hanno  presentato
offerte ammissibili ed all'attribuzione  agli  stessi  di  un  codice
identificativo attraverso l'attribuzione di user ID e password  e  di
eventuali altri codici individuali richiesti per operare  all'interno
del sistema informatico; 
    c)  ad  invitare  i  concorrenti  ammessi   a   visualizzare   le
informazioni necessarie al collegamento  individuale  al  dispositivo
elettronico utilizzato; 
    d) ad invitare simultaneamente per via elettronica i  concorrenti
ammessi  a  presentare  nuovi  prezzi  o   nuovi   valori,   rispetto
all'offerta dagli stessi presentata precedentemente, in  ordine  agli
elementi e secondo le modalita' e condizioni indicati nel bando o nel
capitolato; 
    e) a fornire supporto ai concorrenti durante l'asta elettronica. 
    2 La stazione appaltante, gia' nella fase  indicata  all'articolo
85, comma 7,  del  codice,  antecedente  all'asta  elettronica,  puo'
provvedere  al  recepimento  per  via   elettronica   delle   offerte
preliminari e alle attivita' di cui al comma 1, lettera a). 
    3. I concorrenti invitati si collegano in rete tramite  i  propri
user  ID  e  password  identificative,  alla  data  e  ora   indicate
nell'invito. Ciascun candidato visualizza la propria  classificazione
durante l'asta e, se previsto negli atti di  gara,  anche  il  valore
delle  offerte  degli   altri   partecipanti.   I   concorrenti   non
visualizzano la ragione sociale degli altri concorrenti ma unicamente
la propria posizione in classifica e qualora previsto il valore delle
offerte. 
 
              Note all'art. 291 
              - Il testo dell'art. 85, comma 7, del citato D.Lgs.  12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "7.  Prima  di  procedere  all'asta   elettronica,   le
          stazioni appaltanti effettuano, in  seduta  riservata,  una
          prima valutazione completa delle offerte pervenute  con  le
          modalita' stabilite nel bando di gara e in  conformita'  al
          criterio  di  aggiudicazione  prescelto  e  alla   relativa
          ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte
          ammissibili   sono   invitati   simultaneamente   per   via
          elettronica a  presentare  nuovi  prezzi  o  nuovi  valori;
          l'invito   contiene   ogni   informazione   necessaria   al
          collegamento   individuale   al   dispositivo   elettronico
          utilizzato e precisa la data e l'ora  di  inizio  dell'asta
          elettronica.  L'asta  elettronica  si  svolge  in  un'unica
          seduta  e  non  puo'  aver  inizio  prima  di  due   giorni
          lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti." 
              - Il testo dell'art. 48, comma 1, del citato D.Lgs.  12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 48 (Controlli sul possesso dei requisiti) - 1. Le
          stazioni appaltanti prima di procedere  all'apertura  delle
          buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero  di
          offerenti non inferiore  al  10  per  cento  delle  offerte
          presentate, arrotondato all'unita'  superiore,  scelti  con
          sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla
          data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
          capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,
          eventualmente richiesti nel bando di gara,  presentando  la
          documentazione indicata in detto bando o nella  lettera  di
          invito. Quando tale  prova  non  sia  fornita,  ovvero  non
          confermi  le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda   di
          partecipazione  o  nell'offerta,  le  stazioni   appaltanti
          procedono  all'esclusione  del  concorrente   dalla   gara,
          all'escussione della relativa cauzione provvisoria  e  alla
          segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
          cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorita'  dispone  altresi'
          la sospensione da uno a dodici  mesi  dalla  partecipazione
          alle procedure di affidamento."