Art. 293 
 
  Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione 
 
    1. Conclusa l'asta, la stazione appaltante, dopo aver  effettuato
la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli  articoli
86, 87 e 88, del codice, secondo quanto previsto  dall'articolo  284,
procede all'aggiudicazione provvisoria, tenuto conto delle risultanze
della fase di  gara  antecedente  all'asta  elettronica  nonche'  dei
verbali   prodotti   in   automatico   dal    sistema    informatico;
successivamente la  stazione  appaltante  procede  all'aggiudicazione
definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del  codice.  La  stazione
appaltante ai fini della verifica delle offerte  anormalmente  basse,
per il calcolo di cui all'articolo 86, comma 1, del codice prende  in
considerazione l'ultimo rilancio presentato dai concorrenti ammessi o
la prima offerta ammessa qualora il concorrente non  abbia  formulato
una nuova offerta. 
 
              Note all'art. 293 
              - Per il testo degli artt. 86 e 87 del citato D.Lgs. 12
          aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 286. 
              - Si riporta il testo dell'art. 88 del citato D.Lgs. 12
          aprile 2006, n. 163: 
              "ART: 88 (Procedimento  di  verifica  e  di  esclusione
          delle  offerte  anormalmente  basse)  -  1.   La   stazione
          appaltante richiede, per iscritto,  la  presentazione,  per
          iscritto, delle giustificazioni, assegnando al  concorrente
          un termine non inferiore a quindici giorni. 
              1-bis.  La  stazione   appaltante,   ove   lo   ritenga
          opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri
          stabiliti dal regolamento per esaminare le  giustificazioni
          prodotte; ove  non  le  ritenga  sufficienti  ad  escludere
          l'incongruita'   dell'offerta,   richiede   per    iscritto
          all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. 
              2. All'offerente e' assegnato un termine non  inferiore
          a  cinque  giorni  per   presentare,   per   iscritto,   le
          precisazioni richieste. 
              3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui
          al  comma  1-bis,  ove  istituita,  esamina  gli   elementi
          costitutivi dell'offerta tenendo conto  delle  precisazioni
          fornite. 
              4.   Prima    di    escludere    l'offerta,    ritenuta
          eccessivamente  bassa,  la  stazione   appaltante   convoca
          l'offerente con un anticipo  non  inferiore  a  tre  giorni
          lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
          utile. 
              5.  Se  l'offerente  non  si  presenta  alla  data   di
          convocazione  stabilita,  la   stazione   appaltante   puo'
          prescindere dalla sua audizione. 
              6. 
              7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima
          migliore offerta, se la stessa appaia  anormalmente  bassa,
          e, se la ritiene  anomala,  procede  nella  stessa  maniera
          progressivamente nei confronti  delle  successive  migliori
          offerte,  fino  ad  individuare  la  migliore  offerta  non
          anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' si
          sia riservata tale facolta' nel bando di gara,  nell'avviso
          di  gara  o  nella  lettera  di  invito,   puo'   procedere
          contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
          offerte,  non  oltre  la  quinta,  fermo  restando   quanto
          previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del  procedimento  di
          verifica  la  stazione  appaltante  dichiara  le  eventuali
          esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli
          elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile,
          e procede, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva  in  favore
          della migliore offerta non anomala.". 
              - Il testo degli artt. 11 e 12  del  citato  D.Lgs.  12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "ART. 11 (Fasi delle procedure di affidamento) - 1.  Le
          procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
          nel   rispetto   degli   atti   di   programmazione   delle
          amministrazioni aggiudicatrici, se  previsti  dal  presente
          codice o dalle norme vigenti. 
              2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento  dei
          contratti  pubblici,  le   amministrazioni   aggiudicatrici
          decretano o determinano di  contrarre,  in  conformita'  ai
          propri ordinamenti, individuando  gli  elementi  essenziali
          del contratto e i  criteri  di  selezione  degli  operatori
          economici e delle offerte. 
              3. La selezione dei partecipanti avviene  mediante  uno
          dei   sistemi   previsti   dal    presente    codice    per
          l'individuazione dei soggetti offerenti. 
              4. Le procedure di affidamento selezionano la  migliore
          offerta, mediante uno dei  criteri  previsti  dal  presente
          codice.  Al   termine   della   procedura   e'   dichiarata
          l'aggiudicazione   provvisoria   a   favore   del   miglior
          offerente. 
              5.   La   stazione    appaltante,    previa    verifica
          dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo  12,
          comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva. 
              6. Ciascun concorrente  non  puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine. 
              7.  L'aggiudicazione   definitiva   non   equivale   ad
          accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e'
          irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9. 
              8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
          verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
              9. Divenuta  efficace  l'aggiudicazione  definitiva,  e
          fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi
          consentiti  dalle  norme  vigenti,  la   stipulazione   del
          contratto di appalto o di concessione  ha  luogo  entro  il
          termine di sessanta giorni, salvo diverso termine  previsto
          nel bando o nell'invito ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di
          differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
          Se la stipulazione del contratto non  avviene  nel  termine
          fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12,  comma
          3, non avviene nel termine ivi  previsto,  l'aggiudicatario
          puo', mediante atto notificato  alla  stazione  appaltante,
          sciogliersi da  ogni  vincolo  o  recedere  dal  contratto.
          All'aggiudicatario non spetta alcun  indennizzo,  salvo  il
          rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso  di
          lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via  di
          urgenza e nel caso di servizi e forniture, se  si  e'  dato
          avvio  all'esecuzione  del  contratto  in  via   d'urgenza,
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  l'esecuzione  dei   lavori   ordinati   dal
          direttore  dei  lavori,  ivi  comprese  quelle  per   opere
          provvisionali. Nel caso di servizi e forniture,  se  si  e'
          dato avvio all'esecuzione del contratto in  via  d'urgenza,
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  le  prestazioni  espletate  su  ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza  di  cui
          al presente comma non  e'  consentita  durante  il  termine
          dilatorio di cui al  comma  10  e  durante  il  periodo  di
          sospensione obbligatoria del termine  per  la  stipulazione
          del contratto previsto dal comma 10-ter,  salvo  che  nelle
          procedure in  cui  la  normativa  vigente  non  prevede  la
          pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui  la
          mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta
          nella gara  determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse
          pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi  compresa  la
          perdita di finanziamenti comunitari. 
              10. Il contratto non  puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni   del   provvedimento    di    aggiudicazione
          definitiva ai sensi dell'articolo 79. 
              10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non  si
          applica nei seguenti casi: 
              a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con
          cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel  rispetto
          del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa
          una sola offerta e non sono state tempestivamente  proposte
          impugnazioni del bando o della lettera di invito  o  queste
          impugnazioni  risultano   gia'   respinte   con   decisione
          definitiva; 
              b) nel caso di un appalto basato su un  accordo  quadro
          di cui all'articolo 59  e  in  caso  di  appalti  specifici
          basati su  un  sistema  dinamico  di  acquisizione  di  cui
          all'articolo 60. 
              10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
          definitiva con contestuale domanda cautelare, il  contratto
          non puo' essere stipulato, dal momento della  notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell'articolo 14, comma 4, del  codice  del  processo
          amministrativo,  o  fissa  con   ordinanza   la   data   di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare. 
              11.  Il  contratto  e'   sottoposto   alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori. 
              12. L'esecuzione del contratto puo' avere  inizio  solo
          dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
          di urgenza, la stazione appaltante o  l'ente  aggiudicatore
          ne  chieda  l'esecuzione  anticipata,  nei  modi   e   alle
          condizioni previste dal regolamento. 
              13. Il contratto e' stipulato  mediante  atto  pubblico
          notarile, o mediante forma pubblica amministrativa  a  cura
          dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice,
          ovvero  mediante  scrittura  privata,  nonche'   in   forma
          elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione
          appaltante." 
              "ART: 12  (Controlli  sugli  atti  delle  procedure  di
          affidamento) - 1. L'aggiudicazione provvisoria e'  soggetta
          ad    approvazione    dell'organo    competente     secondo
          l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e  degli
          enti   aggiudicatori,   ovvero   degli    altri    soggetti
          aggiudicatori,  nel  rispetto  dei  termini  previsti   dai
          singoli    ordinamenti,    decorrenti    dal    ricevimento
          dell'aggiudicazione  provvisoria   da   parte   dell'organo
          competente. In  mancanza,  il  termine  e'  pari  a  trenta
          giorni.  Il  termine  e'  interrotto  dalla  richiesta   di
          chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da
          quando i  chiarimenti  o  documenti  pervengono  all'organo
          richiedente.  Decorsi  i  termini  previsti   dai   singoli
          ordinamenti  o,  in  mancanza,  quello  di  trenta  giorni,
          l'aggiudicazione si intende approvata. 
              2. Il contratto  stipulato  e'  soggetto  all'eventuale
          approvazione dell'organo competente  secondo  l'ordinamento
          delle   amministrazioni   aggiudicatrici   e   degli   enti
          aggiudicatori, ovvero degli altri  soggetti  aggiudicatori,
          nel rispetto dei termini previsti dai singoli  ordinamenti,
          decorrenti  dal  ricevimento   del   contratto   da   parte
          dell'organo competente. In mancanza, il termine e'  pari  a
          trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta  di
          chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da
          quando i  chiarimenti  o  documenti  pervengono  all'organo
          richiedente.  Decorsi  i  termini  previsti   dai   singoli
          ordinamenti o, in mancanza, quello  di  trenta  giorni,  il
          contratto si intende approvato. 
              3. L'approvazione del contratto di cui al  comma  2  e'
          sottoposta  agli   eventuali   controlli   previsti   dagli
          ordinamenti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  degli
          enti aggiudicatori, o degli altri  soggetti  aggiudicatori,
          nel rispetto dei termini previsti dai singoli  ordinamenti,
          decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte
          dell'organo di controllo. In mancanza, il termine e' pari a
          trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto,  per  non
          piu'  di  due  volte,  dalla  richiesta  di  chiarimenti  o
          documenti, e inizia nuovamente  a  decorrere  da  quando  i
          chiarimenti o documenti pervengono all'organo  richiedente.
          L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni  dal
          ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai
          singoli  ordinamenti  o,  in  mancanza,  quello  di  trenta
          giorni, il contratto diventa efficace. 
              4. Restano  ferme  le  norme  vigenti  che  contemplano
          controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione  di
          illeciti penali."