Art. 295 
 
    Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 
 
    1. Ai sensi dell'articolo  85,  comma  13,  del  codice  e  della
normativa vigente in materia di  documento  informatico  e  di  firma
digitale, le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'acquisto  di
beni e servizi alle  condizioni  di  cui  al  comma  3  del  medesimo
articolo,  a  procedure  di  gara  interamente  gestite  con  sistemi
telematici, nel rispetto dell'articolo 77 del codice e  dei  principi
di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure. 
    2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che  l'aggiudicazione
di una procedura interamente gestita con sistemi  telematici  avvenga
con la presentazione di un'unica offerta  ovvero  attraverso  un'asta
elettronica  alle  condizioni  e  secondo   le   modalita'   di   cui
all'articolo 85 del codice  e  all'articolo  288,  all'articolo  291,
comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, e all'articolo 292, commi 2, 3,
4, 5 e 6, del presente regolamento. 
    3. Alle procedure interamente gestite con sistemi  telematici  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294. 
    4. Ai fini del controllo  sul  possesso  dei  requisiti  previsto
dall'articolo 48, comma 1, del  codice,  il  dispositivo  elettronico
delle stazioni appaltanti provvede, mediante  un  meccanismo  casuale
automatico, ad effettuare il sorteggio di cui  al  predetto  articolo
48, comma 1, del codice di cui viene data immediata evidenza per  via
telematica a tutti gli  offerenti,  nel  rispetto  del  principio  di
riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla  procedura
di gara. 
    5. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica  a
ciascun operatore economico che partecipa alla  procedura  un  codice
identificativo personale  attraverso  l'attribuzione  di  user  ID  e
password e  di  eventuali  altri  codici  individuali  necessari  per
operare all'interno del sistema. 
    6.  Al  momento  della  ricezione  delle  offerte,  la   stazione
appaltante trasmette in via  elettronica  a  ciascun  concorrente  la
notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. 
    7. Successivamente alla scadenza del termine di  ricezione  delle
offerte, si esaminano dapprima le dichiarazioni e  la  documentazione
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
e, all'esito delle detta attivita',  l'eventuale  offerta  tecnica  e
successivamente l'offerta economica. 
    8. Al termine  delle  attivita'  di  esame  e  valutazione  delle
offerte, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria. 
    9.  Le  procedure  di  gara  interamente  gestite   con   sistemi
telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula  delle
convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.
488. 
 
              Note all'art. 295 
              - Il testo dell'art. 85 del  citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 85 (Ricorso alle aste elettroniche)  -  1.  Nelle
          procedure aperte,  ristrette,  o  negoziate  previo  bando,
          quando ricorrono le  condizioni  di  cui  al  comma  3,  le
          stazioni appaltanti possono stabilire che  l'aggiudicazione
          dei  contratti  di  appalto  avvenga   attraverso   un'asta
          elettronica. 
              2. Alle condizioni di  cui  al  comma  3,  le  stazioni
          appaltanti  possono   stabilire   di   ricorrere   all'asta
          elettronica  in  occasione  del  rilancio   del   confronto
          competitivo  fra  le  parti  di  un   accordo   quadro,   e
          dell'indizione  di  gare   per   appalti   da   aggiudicare
          nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 
              3.  Le  aste  elettroniche  possono  essere  utilizzate
          quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in
          maniera precisa e la valutazione delle offerte  rispondenti
          alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile
          automaticamente da un  mezzo  elettronico,  sulla  base  di
          elementi quantificabili in modo tale da essere espressi  in
          cifre o percentuali. Le  stazioni  appaltanti  non  possono
          ricorrere alle aste elettroniche  abusivamente  o  in  modo
          tale da impedire, limitare o distorcere  la  concorrenza  o
          comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come
          definito dal bando e dagli altri atti di gara. 
              4. L'asta elettronica riguarda: 
              a)  unicamente  i  prezzi,   quando   l'appalto   viene
          aggiudicato al prezzo piu' basso; 
              b) i prezzi e  i  valori  degli  elementi  dell'offerta
          indicati  negli  atti  di  gara,  quando  l'appalto   viene
          aggiudicato all'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
              5.   Il   ricorso   ad    un'asta    elettronica    per
          l'aggiudicazione  dell'appalto  deve  essere  espressamente
          indicato nel bando di gara. 
              6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti
          specifiche informazioni: 
              a)  gli  elementi  i  cui  valori   sono   oggetto   di
          valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; 
              b) gli eventuali limiti minimi  e  massimi  dei  valori
          degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche
          dell'appalto; 
              c) le informazioni che  saranno  messe  a  disposizione
          degli  offerenti  nel  corso  dell'asta   elettronica   con
          eventuale indicazione del momento in cui  saranno  messe  a
          loro disposizione; 
              d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta
          elettronica; 
              e) le  condizioni  alle  quali  gli  offerenti  possono
          effettuare rilanci e, in  particolare,  gli  scarti  minimi
          eventualmente richiesti per il rilancio; 
              f)   le   informazioni   riguardanti   il   dispositivo
          elettronico utilizzato, nonche' le modalita'  e  specifiche
          tecniche di collegamento. 
              7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni
          appaltanti  effettuano,  in  seduta  riservata,  una  prima
          valutazione  completa  delle  offerte  pervenute   con   le
          modalita' stabilite nel bando di gara e in  conformita'  al
          criterio  di  aggiudicazione  prescelto  e  alla   relativa
          ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte
          ammissibili   sono   invitati   simultaneamente   per   via
          elettronica a  presentare  nuovi  prezzi  o  nuovi  valori;
          l'invito   contiene   ogni   informazione   necessaria   al
          collegamento   individuale   al   dispositivo   elettronico
          utilizzato e precisa la data e l'ora  di  inizio  dell'asta
          elettronica.  L'asta  elettronica  si  svolge  in  un'unica
          seduta  e  non  puo'  aver  inizio  prima  di  due   giorni
          lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 
              8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al  criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  l'invito  di
          cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione
          completa    dell'offerta    dell'offerente     interessato,
          effettuata   conformemente   alla   ponderazione   di   cui
          all'articolo 83, comma 2. L'invito  precisa,  altresi',  la
          formula   matematica   che   determina,   durante    l'asta
          elettronica, le riclassificazioni automatiche  in  funzione
          dei nuovi prezzi o  dei  nuovi  valori  presentati.  Questa
          formula  integra  la  ponderazione  di  tutti   i   criteri
          stabiliti per  determinare  l'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di
          gara; a  tal  fine  le  eventuali  forcelle  devono  essere
          precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora
          siano ammesse varianti, per ciascuna variante  deve  essere
          fornita una formula matematica  separata  per  la  relativa
          ponderazione. 
              9.  Nel  corso  dell'asta  elettronica,   le   stazioni
          appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli  offerenti
          almeno le informazioni che consentano loro di conoscere  in
          ogni momento la  rispettiva  classificazione.  Le  stazioni
          appaltanti   possono,   altresi',   comunicare    ulteriori
          informazioni riguardanti  prezzi  o  valori  presentati  da
          altri offerenti, purche' sia previsto negli atti  di  gara.
          Le  stazioni  appaltanti  possono  inoltre,  in   qualsiasi
          momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa
          fase d'asta, fermo restando che in nessun caso puo'  essere
          resa  nota   l'identita'   degli   offerenti   durante   lo
          svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione. 
              10. Le stazioni appaltanti dichiarano  conclusa  l'asta
          elettronica alla data e  ora  di  chiusura  preventivamente
          fissate. 
              11. Dopo aver dichiarata conclusa  l'asta  elettronica,
          le  stazioni  appaltanti  aggiudicano  l'appalto  ai  sensi
          dell'articolo  81,  in  funzione  dei  risultati  dell'asta
          elettronica. 
              12. Il regolamento stabilisce: 
              a) i presupposti e  le  condizioni  specifiche  per  il
          ricorso alle aste elettroniche; 
              b) i requisiti e le modalita' tecniche della  procedura
          di asta elettronica; 
              c) le  condizioni  e  le  modalita'  di  esercizio  del
          diritto di  accesso  agli  atti  della  procedura  di  asta
          elettronica, nel rispetto dell'articolo 13. 
              13. Alle condizioni di cui  al  comma  3,  le  stazioni
          appaltanti possono stabilire di ricorrere  a  procedure  di
          gara   interamente   gestite   con   sistemi    telematici,
          disciplinate  con  il  regolamento   nel   rispetto   delle
          disposizioni di cui al presente codice." 
              - Per il testo dell'art. 77 del citato D.Lgs. 12 aprile
          2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 294. 
              - Il testo dell'art. 48, comma 1, del citato D.Lgs.  12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 48 (Controlli sul possesso dei requisiti) - 1. Le
          stazioni appaltanti prima di procedere  all'apertura  delle
          buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero  di
          offerenti non inferiore  al  10  per  cento  delle  offerte
          presentate, arrotondato all'unita'  superiore,  scelti  con
          sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla
          data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
          capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,
          eventualmente richiesti nel bando di gara,  presentando  la
          documentazione indicata in detto bando o nella  lettera  di
          invito. Quando tale  prova  non  sia  fornita,  ovvero  non
          confermi  le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda   di
          partecipazione  o  nell'offerta,  le  stazioni   appaltanti
          procedono  all'esclusione  del  concorrente   dalla   gara,
          all'escussione della relativa cauzione provvisoria  e  alla
          segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
          cui all'art. 6 comma 11. L'Autorita'  dispone  altresi'  la
          sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione  alle
          procedure di affidamento." 
              - Il testo dell'art. 26 della legge 23  dicembre  1999,
          n. 488 recante Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  (Legge  finanziaria
          2000), pubblicata nella Gazz. Uff.  27  dicembre  1999,  n.
          302, S.O., e' il seguente: 
              "Art. 26 (Acquisto di beni e servizi) - 1. Il Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          nel rispetto della vigente normativa in materia  di  scelta
          del contraente, stipula, anche avvalendosi di  societa'  di
          consulenza specializzate, selezionate anche in deroga  alla
          normativa   di   contabilita'   pubblica,   con   procedure
          competitive tra  primarie  societa'  nazionali  ed  estere,
          convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna  ad
          accettare,  sino  a  concorrenza  della  quantita'  massima
          complessiva stabilita dalla  convenzione  ed  ai  prezzi  e
          condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni  e
          servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato  anche
          con il ricorso  alla  locazione  finanziaria.  I  contratti
          conclusi con l'accettazione di  tali  ordinativi  non  sono
          sottoposti al parere di congruita' economica. 
              2.  Il  parere  del  Consiglio   di   Stato,   previsto
          dall'articolo 17, comma 25,  lettera  c),  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Alle  predette
          convenzioni  e   ai   relativi   contratti   stipulati   da
          amministrazioni dello  Stato,  in  luogo  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
          applica il comma 4 del medesimo  articolo  3  della  stessa
          legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici  preposti  al  controllo  di   gestione   ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al  comma
          3, richiedendo eventualmente al Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti."