Art. 171. 
 
  E' punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne
diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: 
  a) riproduce, trascrive, recita  in  pubblico,  diffonde,  vende  o
mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o  ne
rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e  mette
in   circolazione   nel   Regno   esemplari    prodotti    all'estero
contrariamente alla legge italiana; 
  b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza
variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico  spettacolo
od  una  composizione  musicale.  La  rappresentazione  o  esecuzione
comprende  la   proiezione   pubblica   dell'opera   cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali  inserite  nelle
opere cinematografiche e  la  radiodiffusione  mediante  altoparlante
azionato in pubblico; 
  c) compie i fatti indicati nelle precedenti  lettere  mediante  una
delle forme di elaborazione previste da questa legge; 
  d) riproduce un numero di  esemplari  o  esegue  o  rappresenta  un
numero di esecuzioni o di rappresentazioni  maggiore  di  quello  che
aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; 
  e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o  altri
apparecchi analoghi o li smercia; 
  f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo  o  per  radio  o
registra  in  dischi  fonografici  o  altri  apparecchi  analoghi  le
trasmissioni  o  ritrasmissioni  radiofoniche  o  smercia  i   dischi
fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 
 
  La pena e' della reclusione fine ad  un  anno  o  della  multa  non
inferiore a lire cinquemila se i reati di  cui  sopra  sono  commessi
sopra una opera altrui non destinata  alla  pubblicita',  ovvero  con
usurpazione della paternita'  dell'opera,  ovvero  con  deformazione,
mutilazione o altra modificazione  dell'opera  medesima,  qualora  ne
risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.