Art. 172. Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena e' dell'ammenda sino a lire diecimila. Con la stessa pena e' punito chiunque: a) esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183; b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154 ; c) viola le norme degli articoli 175 e 176. E' punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178.