Art. 172. 
 
  Se i fatti preveduti nell'articolo  precedente  sono  commessi  per
colpa la pena e' dell'ammenda sino a lire diecimila. 
 
  Con la stessa pena e' punito chiunque: 
  a) esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto 
  degli articoli 180 e 183; 
  b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154 ; 
  c) viola le norme degli articoli 175 e 176. 
 
  E' punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme
degli articoli 177 e 178.