Art. 52. 
 
  Gli organi o apparecchi di messa in moto e di  arresto  dei  motori
debbono essere facilmente  manovrabili  dal  personale  addetto  alle
manovre  e  disposti  in  modo   da   non   poter   essere   azionati
accidentalmente. 
  Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono  adottarsi
dispositivi che impediscane al lavoratore di agire  direttamente  sul
volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in
maniera  da  potersi  disinnestare  automaticamente  per  evitare  il
contraccolpo.