Art. 54. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore, richiamante l'obbligo stabilito dal presente articolo e le relative modalita', deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.