Art. 54. 
 
  Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori  devono  essere
preceduti   da   un   segnale   acustico   convenuto,   distintamente
percettibile  nei  luoghi  dove  vi  sono  trasmissioni  e   macchine
dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. 
  Un  cartello  indicatore,  richiamante  l'obbligo   stabilito   dal
presente articolo e le relative modalita', deve essere esposto presso
gli organi di comando della messa in moto del motore.