Art. 199. 
                             (Modalita') 
 
  L'amministrazione  che,  per  speciali  esigenze   di   determinati
servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente  dell'opera  di  un
impiegato   appartenente   alla   carriera   direttiva    di    altra
amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza  in  tali
servizi, puo' avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio
dei  ministri  che,   sentiti   l'amministrazione   cui   l'impiegato
appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica  amministrazione,
ne dispone, con il consenso dell'interessato,  il  trasferimento  nei
ruoli dell'amministrazione richiedente. 
  Analoga richiesta puo' essere avanzata dalle  amministrazioni  che,
in  relazione  alla  situazione  di  organico  ed  alle  esigenze  di
servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di  impiegati  di
altre amministrazioni, appartenenti  a  carriere  diverse  da  quelle
direttive, tanto dei ruoli  organici  che  dei  corrispondenti  ruoli
aggiunti. 
  Il  Presidente  del  Consiglio,   sentita   l'amministrazione   cui
appartengono i contingenti richiesti e previo  parere  del  Consiglio
superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento
con proprio decreto. 
  Alle conseguenti variazioni di organico si provvede con regolamento
di esecuzione. 
  L'iniziativa  di  chiedere  il  trasferimento  di  contingenti   di
impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall'una  all'altra
amministrazione spetta altresi' al Consiglio superiore della pubblica
amministrazione. 
  Gli impiegati che, ai sensi  delle  disposizioni  precedenti,  sono
trasferiti ad altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel
posto che loro spetta secondo la data di nomina alla  qualifica  gia'
ricoperta e con la relativa anzianita' di carriera e di qualifica.