Art. 100. 
 
  Deve  essere  dato  avviso  immediato  alla  Sezione   dell'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi delle eruzioni libere o degli
incidenti di perforazione che mettano in pericolo i  lavori,  nonche'
degli incendi ai pozzi o serbatoi. 
  Analogo obbligo sussiste in caso di incidenti di perforazione e  di
ogni altro evento che possa  provocare  sostanziali  modifiche  nello
svolgimento dei lavori.