Art. 99. Sono tenuti a disposizione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, ed a richiesta trasmessi in copia, i diagrammi rilevati nei pozzi per idrocarburi, nonche', e fino al termine della perforazione, insieme con i campioni di idrocarburi, anche quelli delle acque di strato ottenuti durante le prove. I risultati delle analisi sono comunicati alla Sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.