Art. 99. 
 
  Sono tenuti a disposizione  della  Sezione  dell'Ufficio  nazionale
minerario per gli idrocarburi, ed a richiesta trasmessi in  copia,  i
diagrammi rilevati nei pozzi per  idrocarburi,  nonche',  e  fino  al
termine della perforazione, insieme con i  campioni  di  idrocarburi,
anche quelli delle acque di strato ottenuti durante le prove. 
  I risultati delle analisi sono comunicati alla Sezione dell'ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi.