Art. 346 (Art. 144 Cod. Str.) 
                     (Marcia per file parallele) 
  1.  Nel  caso  di  marcia  per  file  parallele  e'  consentito  lo
scorrimento di una fila di veicoli rispetto a  quella  adiacente,  in
quanto ognuna delle file  deve  sempre  procedere  entro  la  propria
corsia. 
  2. Nella marcia rettilinea su file parallele e'  fatto  obbligo  ai
veicoli non  provvisti  di  motore  ed  ai  ciclomotori  di  occupare
esclusivamente la corsia di destra, mantenendosi  il  piu'  possibile
verso il margine della carreggiata. 
  3. Quando, nella circolazione per file parallele, e' consentito, ai
sensi dell'articolo 144, comma 3, del codice, il  cambio  di  corsia,
chi effettua la manovra deve segnalarlo  in  tempo  utile  con  l'uso
degli appositi dispositivi, ma in ogni caso non deve creare intralcio
o pericolo a chi percorre la corsia da impegnare. 
  4. Prima di effettuare il cambio di  corsia  il  conducente  dovra'
comunque accertare: 
    a) che la corsia che intende occupare sia libera  per  un  tratto
sufficiente anteriormente e posteriormente utilizzando  all'uopo  gli
appositi dispositivi retrovisori; 
    b) che il veicolo che lo precede  non  abbia  a  sua  volta  gia'
iniziato, ovvero segnalato d'iniziare, la stessa manovra. 
  5. Nei bracci di entrata delle  intersezioni,  anche  se  privi  di
apposita segnaletica, i conducenti  devono  tempestivamente  disporsi
sulle corsie, demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi
intendono   effettuare   cosi'   da    realizzare    l'incolonnamento
predirezionale  che  dovra'  essere   mantenuto   durante   la   fase
d'attraversamentodell'intersezione stessa. Una  volta  effettuata  la
scelta  della  corsia  il  conducente  e'  tenuto  a  rispettare   la
destinazione della corsia stessa, essendo  assolutamente  vietate  le
modifiche improvvise di direzione in  corrispondenza  dei  bracci  di
ingresso alle aree delle intersezioni. 
  6. In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori  o
da segnalazioni  manuali,  i  conducenti  dei  veicoli  a  due  ruote
possono, nella corsia relativa alla direzione prescelta,  affiancarsi
agli altri veicoli in attesa del segnale di via. 
  7. La manovra a zig-zag per portarsi  sulla  linea  di  arresto  e'
vietata. 
  8. Attraverso le porte della citta' ed i fornici aperti nelle  mura
urbane, ove il transito non sia regolato da appositi segnali o  dagli
agenti, i conducenti devono, di regola, impegnare il primo  passaggio
veicolare a cominciare dalla loro  destra.  Quando  il  traffico  sia
intenso e l'osservare la regola di cui sopra lo intralci,  i  veicoli
possono impegnare anche gli altri fornici disponibili per ogni  senso
di marcia, usando tempestivamente gli appositi segnali, ai sensi  del
comma 3.