Art. 348 (Art. 149 Cod. Str.)
(Distanza di sicurezza tra i veicoli)
1. La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere
commisurata alla velocita', alla prontezza dei riflessi del
conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche
della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di
efficienza del veicolo, all'entita' del carico, nonche' ad ogni altra
circostanza influente.
2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio
percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un
pericolo e l'inizio della frenata.