Art. 348 (Art. 149 Cod. Str.) 
                (Distanza di sicurezza tra i veicoli) 
  1. La distanza di sicurezza tra  due  veicoli  deve  sempre  essere
commisurata  alla  velocita',  alla  prontezza   dei   riflessi   del
conducente, alle condizioni del traffico, a quelle  planoaltimetriche
della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo  stato  di
efficienza del veicolo, all'entita' del carico, nonche' ad ogni altra
circostanza influente. 
  2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale  allo  spazio
percorso durante il tempo che passa tra la  prima  percezione  di  un
pericolo e l'inizio della frenata.