Art. 350 (Art. 155 Cod. Str.)
(Limiti sonori massimi)
1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione
sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del
codice, non puo' superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm
dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la
sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e,
comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del
veicolo.
2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155,
comma 4, del codice deve essere intervallata e non puo' superare in
ogni caso la durata massima di tre minuti.