Art. 350 (Art. 155 Cod. Str.) 
                       (Limiti sonori massimi) 
  1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o  di  riproduzione
sonora a bordo dei veicoli di cui  all'articolo  155,  comma  3,  del
codice, non puo' superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato  a  10  cm
dall'orecchio  del  guidatore  con  il  microfono  rivolto  verso  la
sorgente e  con  il  veicolo  a  portiere  e  finestrini  chiusi,  e,
comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla  guida  del
veicolo. 
  2. L'emissione sonora dei  dispositivi  di  cui  all'articolo  155,
comma 4, del codice deve essere intervallata e non puo'  superare  in
ogni caso la durata massima di tre minuti.